L’art. 84 del codice civile stabilisce che i minori di età non possono contrarre matrimonio.
Lo stesso articolo prevede tuttavia una deroga: il minore che abbia compiuto i 16 anni può essere autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio.
Il ricorso deve essere presentato personalmente dal minore.
Il tribunale per i minorenni decide con decreto, emesso in camera di consiglio, dopo aver accertato la maturità psico-fisica del minore, la gravità dei motivi e la fondatezza delle ragioni addotte; e dopo aver sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore.
Il decreto viene comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.
Entro dieci giorni dalla comunicazione, può essere proposto reclamo contro il decreto, con ricorso alla corte d’appello.
La corte d’appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.
In mancanza di autorizzazione, l’eventuale matrimonio celebrato davanti al parroco secondo le norme canonico non può essere trascritto nei registri dello stato civile.
Se vi è stata trascrizione, è ammessa opposizione nei suoi confronti.
Il minore ultrasedicenne che, autorizzato, si sposa diventa minore emancipato.
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