May
09

Nel diritto italiano il termine matrimonio è utilizzato sia per indicare l’atto stesso del matrimonio (cosiddetto matrimonium in fieri), sia per indicare il rapporto che ne consegue per gli sposi (cosiddetto matrimonium in facto).

Requisiti

Il codice civile prevede alcuni requisiti per contrarre matrimonio la cui mancanza comporta la impossibilità di contrarre matrimonio indipendentemente dalla persona dell’altro coniuge. In particolare:

  • Maggiore età: non può contrarre matrimonio chi non abbia compiuto 18 anni. Peraltro, anche il minore di 18 anni che abbia già compiuto 16 anni, può essere ammesso a contrarre matrimonio ai sensi dell’art. 84 del codice civile qualora il Tribunale conceda l’autorizzazione previa verifica dei gravi motivi e l’accertamento della maturità psico-fisica del minorenne.
  • Capacità di intendere e di volere: non può validamente contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Quanto al matrimonio contratto dall’incapace naturale (cioè il soggetto che sia al momento di contrarre matrimonio incapace di intendere e di volere) esso può essere impugnato a meno che vi sia stata coabitazione tra i coniugi della durata di un anno.
  • Libertà di stato: non può contrare matrimonio chi sia già legato ad altra persona da matrimonio civile o con effetti civili. Colui che contrae un secondo matrimonio, in costanza di precedente matrimonio, incorre nel reato di bigamia (diritto)

Impedimenti

Il codice civile prevede alcune situazioni che costituiscono impedimenti a contrarre matrimonio. Essi si dintinguono in impedimenti dirimenti, la cui presenza da luogo alla nullità, e impedimenti impedienti, la cui presenza obbliga a pagare un’ammenda.

Sono impedimenti dirimenti:

  • Rapporto di parentela, affinità, adozione e affiliazione tra i nubendi.
  • Omicidio tentato o consumato di un coniuge a danno dell’altro.

Sono impedimenti impedienti:

  • Lutto vedovile
  • Mancanza di pubblicazione

Annullamenti

La dichiarazione di nullità è meglio nota come annullamento del matrimonio.

L’espressione non deve essere fraintesa, perché il matrimonio viene dichiarato nullo, cioè mai esistito e non “annullato” da un certo momento in poi, come avviene con il divorzio: ha quindi efficacia retroattiva.

Le cause che possono portare all’annullamento di un matrimonio sono indicate nel Codice Civile e possono essere, tra le altre, la mancata consumazione, la scoperta di anomalie o un gravi difetti di uno degli sposi (purché esse esistessero prima dell’atto di matrimonio e fossero state celate), la mancanza dei requisiti per il matrimonio di uno dei coniugi (esempio si scopre che uno dei due era già vincolato in un altro matrimonio, oppure si scopre che i coniugi sono parenti sanguini), eccetera…


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